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Articolo 609 bis c.p.


In serie peritale e nello svolgimento del processo non vi è più alcuna necessità di distinguere se vi sia stata o meno congiunzione carnale o “solo” atti di libidine, con conseguenti riflessi positivi sulla più efficace tutela della dignità personale e del diritto alla riservatezza della vittima.
La moderna dizione di atti sessuali, infatti, nella sua genericità ed estensività, può includere non solo la congiunzione carnale e gli atti di libidine, ma anche altre condotte offensive del diritto alla libertà sessuale della persona (ad esempio le molestie sessuali).
Proprio in ragione di tale genericità, l’art. 609 bis c.p. prevede, nell’ultimo comma, la possibilità che la pena, nei casi di minore gravità, venga diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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