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Aspetti fiscali nella cessione d'azienda

1) Disciplina IRES: le plusvalenze
Art. 58 (soc. individuali e soc. di persone) e art. 86 TUIR (soc. di capitali)
Art. 86: “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”.
Possibile opzione per la tassazione in un solo esercizio o in cinque
Art. 17: a certe condizioni, possibile tassazione separata per imprenditore individuale
Plusvalenza determinata in relazione all’intera azienda, come differenza tra corrispettivo pattuito e costo non ammortizzato dei beni trasferiti
Quantificazione dell’avviamento e interpretazioni soggettive
Il venditore se realizza una plusvalenza ha una tassazione, che varia in base alle regole proprie del soggetto.
2) Disciplina IRAP: corretto trattamento contabile delle plusvalenze
Art. 5 D.lgs n. 446/97: determinazione della “base imponibile”
Dall’esercizio 2008 è stato introdotto il “principio di derivazione” della base imponibile dalle risultanze di bilancio, senza necessità di “variazioni”
Art. 11 D.lgs n. 446/97: disposizioni comuni per “base imponibile”
Natura STRAORDINARIA della plusvalenza e allocazione contabile: conseguente trattamento tributario.
Il principio base è che la base imponibile del bilancio deve essere determinata con corretta applicazione dei principi contabili.
3) Disciplina IVA
Art. 2, co. 3 lettera b) DPR 633/72
Art. 2, co. 3 lettera b) DPR 633/72: la cessione d’azienda non è considerata cessione di beni e pertanto è operazione esclusa dall’ambito di applicazione dell’imposta
Necessità che il trasferimento del complesso avvenga con un unico atto
Obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell’IVA
Presentazione di un’unica dichiarazione IVA nel caso di previsione contrattuale di subentro dell’acquirente nel credito/debito IVA
Presentazione sia della dichiarazione IVA da parte del cedente che da parte dell’acquirente nel caso di assenza di previsione contrattuale di subentro dell’acquirente nel credito/debito IVA
4) Imposta di registro
Obbligo di registrazione per: data certa e valore legale
Art. 3, lettera b) DPR 131/86 e art. 6 legge 310/93
Art. 3, lettera b) DPR 131/86: imposta proporzionale di registro sul valore complessivo dei beni, al netto di passività e incrementato del valore dell’avviamento
Art. 6 legge 310/93: necessaria la forma pubblica o la scrittura privata con le firme autenticate dal notaio
Atto a cura del notaio: registrato; iscritto entro 30 gg nel registro delle
imprese
Necessaria la successiva comunicazione della generalità delle parti, del prezzo di cessione e degli estremi identificativi dell’azienda
La responsabilità fiscale ai fini dell’imposta di registro è una responsabilità solidale tra acquirente e venditore. Gli usi e consuetudini dicono che li paga l’acquirente. I profili di rischio sono dati dal fatto che non si ha la sicurezza di adempimento della controparte, per questo vengono inserite delle clausole di garanzia nel contratto.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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