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Assegno di maternità in giurisprudenza


L’assegno spetta per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 in poi o per ogni minore in affidamento pre-adottivo o in adozione senza affidamento che si è entrato a far parte della famiglia anagrafica del richiedente a partire dal 2 luglio 2000.
Il beneficio, corrisposto dall’INPS, spetta alle donne residenti purché le stesse abbiano al loro attivo determinati requisiti lavorativi e assicurativi (rapporto di lavoro in corso o donne che non lavorano più ma in possesso di tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 19 mesi prima del parto o l’ingresso effettivo del minore in famiglia).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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