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Assistenza spirituale e tutela della libertà religiosa


L’assistenza spirituale è rivolta a soddisfare le esigenze religiose di quei soggetti che si trovino, temporaneamente o stabilmente, inseriti all’interno di strutture pubbliche obbliganti, in dottrina definite anche “comunità separate o chiuse” (quali ospedali, caserme, istituti penitenziali, ecc…).
Tale impegno trova fondamento nell’art. 19 cost., posto che la piena tutela del diritto di libertà religiosa necessariamente implica che sia garantita, in presenza di impedimenti oggettivi alla libera iniziativa del singolo, la predisposizione di misure idonee ad assicurare l’esercizio delle pratiche di culto ed il conforto spirituale dei ministri della confessione di appartenenza.
Per quanto concerne la Chiesa cattolica, la disciplina statale prevede un servizio stabile di assistenza, i cui oneri economici vengono assunti direttamente dallo Stato.
Per le confessioni acattoliche, invece, tale servizio è attivabile unicamente sulla base delle richieste dei singoli alle autorità amministrative preposte alle diversi comunità, le quali sono tenute a propria volta ad inoltrare dette istanze alla strutture confessionali competenti.
Questo impianto generale viene a completarsi, nelle sue linee fondamentali, con le disposizioni contenute nell’Accordo di revisione del Concordato del 1929 e nelle intese concluse con le confessioni di minoranza.
Per quanto concerne l’assistenza religiosa cattolica, l’Accordo di Villa Madama stabilisce l’impegno dello Stato affinché la permanenza presso le strutture pubbliche obbliganti non possa “dare luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto”.
Le intese concluse con i culti acattolici delineano, invece, un servizio di assistenza religiosa il cui onere finanziario, per una precisa scelta confessionale, viene assunto direttamente dai rispettivi organi ecclesiastici.
Agli assistenti designati è consentito inoltre di accedere liberamente alle strutture pubbliche in questione, senza limiti di orario o senza necessità di alcuna previa autorizzazione in tal senso.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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