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Astensione dal lavoro, preavviso e indicazione durata


L’astensione dal lavoro dei lavoratori autonomi

La legge 83 dell’11 aprile 2000 ha previsto l’ampliamento dei limiti al diritto di sciopero anche all’astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali. (es. distributori di benzina, tassisti, avvocati).
Questo dopo un periodo incerto:
nella legge del 1990 non c’era esplicitato che era uguale parlare di lavoro subordinato o autonomo
la Corte Costituzionale investita della questione invitò all’intervento il legislatore, nel frattempo considerando i lavoratori autonomi estranei
poi la Corte tornò sul problema ma indicando che anche gli autonomi dovevano essere regolati specie riguardo a preavviso e ragionevole durata oltre a strumenti per le prestazioni indispensabili.

Il preavviso e l’obbligo di indicare la durata

La legge 146 prima del cambiamento:
obbligo di preavviso
indicazione preventiva della durata
rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili
dopo il cambiamento:
preavviso minimo di 10 giorni, i ccnl possono stabilire di più. Serve per organizzare le prestazioni indispensabili, tentare la conciliazione, usare servizi alternativi per gli utenti
preavviso scritto con modalità e motivazioni inviato alle imprese/amm.ni erogatrici del servizio e autorità competente alla precettazione  commissione di garanzia. Va fatta comunicazione agli utenti da parte di imprese e amm.ni almeno 5gg prima, con dettaglio modi e tempi.

quindi è vietato lo sciopero ad oltranza ed inoltre anche “l’effetto annuncio” cioè fare danni dichiarando uno sciopero senza poi farlo (in modo da non perdere la retribuzione). Es. chi deve prendere il treno o l’aereo si organizza diversamente. Sono previste sanzioni ed è considerata una forma sleale di azione sindacale.

Le norme di preavviso minimo e durata non si applicano in caso di sciopero in difesa dell’ordine costituzionale o protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità o sicurezza dei lavoratori. Non c’è bisogno di attendere i 10gg, svuoterebbe la protesta, anche se vanno cmq garantiti i servizi minimi (ma per calamità, teorico). Il ricorso alla Corte Costituzionale per comprendere nella deroga anche gli scioperi economico-politici ha avuto effetto negativo.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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