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Atti della polizia giudiziaria senza poteri coercitivi: sommarie informazioni dall’indagato


L’art. 350 c.p.p. prevede un'unica rubrica per tre diverse modalità con cui l’indagato può rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria:

- informazioni con la presenza del difensore, l’ufficiale di polizia giudiziaria può assumere informazioni dall’indagato soltanto se quest’ultimo è libero e se il suo difensore è presente.
Le formalità di questo atto sono minori rispetto all’interrogatorio svolto dal pm: non è imposto l’obbligo di contestare all’indagato un addebito provvisorio né di rendere noti gli elementi a suo carico.
E’ sufficiente che l’indagato riceva quegli avvertimenti previsti dall’art. 64 c.p.p., cioè che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti, che ha la facoltà di non rispondere e che se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui assumerà in ordine a tali fatti la qualifica di testimone;

- dichiarazioni spontanee, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dall’indagato libero o arrestato.
Questa seconda modalità comporta che la polizia non abbia posto domande, ma occorre che l’iniziativa provenga dall’indagato.
In questi casi il codice non impone alla polizia giudiziaria di dare all’indagato di avvisi previsti dall’art. 64 c.p.p.

- informazioni per la prosecuzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono porre domande all’indagato libero o arrestato anche in assenza del suo difensore, tuttavia delle notizie assunte è vietata sia la documentazione, sia l’utilizzazione in dibattimento e in fasi precedenti, ma possono comunque servire per indirizzare le indagini.
Il codice pone due limiti a questa facoltà:
- le domande possono essere rivolte all’indagato soltanto sul luogo o nell’immediatezza del fatto di reato;
- le informazioni devono riguardare notizie utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
Anche in questo caso il codice non impone alla polizia l’obbligo di avvertire l’indagato della facoltà di non rispondere.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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