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Atto di fusione e opposizione dei creditori


L’atto di fusione deve risultare da atto pubblico e rappresenta l’attuazione delle decisioni dei soci delle società coinvolte nell’operazione.
I legali rappresentanti delle società partecipanti non possono stipulare l’atto di fusione prima del decorso di un termine dilatorio di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni delle decisioni dei soci.
Entro il ricordato termine di 60 giorni i creditori anteriori all’iscrizione del progetto di fusione possono proporre opposizione.
Particolare è la posizione degli obbligazionisti che, pur essendo individualmente creditori della società, sono vincolati all’organizzazione di gruppo.
Si prevede quindi che essi possono proporre l’opposizione anche individualmente purché la fusione non sia stata approvata dalla loro assemblea.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale almeno 90 giorni prima dell’iscrizione del progetto di fusione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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