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Azioni a tutela dell’erede

Il chiamato all'eredità e l'erede possono agire per tutelare le loro posizioni giuridiche.
In particolare:
1) il chiamato all'eredità: che, non ha ancora accettato, eserciterà azioni di natura cautelare (quelle che si esercitano in via preventiva per evitare che la durata del processo ordinario danneggi in maniera grave, la posizione di chi agisce), infatti può:
-esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza il bisogno della materiale apprensione;
-chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
2) l’erede: ad esso spettano azioni, come la petizione dell’eredità, un azione imprescrittibile  con cui l’erede chiede l’accertamento della sua qualità di erede e quindi la consegna dei beni ereditari in possesso di altri.
A tal punto si definisce l’erede apparente, colui che vantava di essere l’erede ma non lo era, e che sarà tutelato se era in buona fede al momento dell’alienazione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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