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Brevi riferimenti al rapporto Stato – Regioni In Italia



Un ulteriore aspetto del diritto privato è stato che nel tempo è mutato l’ordinamento costituzionale prima con l’introduzione delle Regioni nel 1970 poi nel rapporto gerarchico tra Stato e Regioni. Prima si prevedeva la prevalenza della legge statale su quella regionale dopodiché dal 2001 si è passati ad una competenza legislativa Stato – Regioni di tipo ORIZZONTALE quindi si è attribuita pari dignità legislativa. Tale situazione ha determinato problemi in ambito civilistico. Basti pensare che ci sono materie che comportano ingerenze di alcune leggi regionali in settori statali per es. il condominio in cui ogni inquilino è proprietario del proprio appartamento ma vi sono anche nella struttura edificata parti comuni, di tutti. Il condominio è un istituto disciplinato dal codice civile che rientra in ambito civile quindi, a livello generale, vi è una potestà legislativa assoluta esclusiva dello Stato ma è accaduto che la Regione Toscana qualche anno fa fece una legge regionale in cui attribuiva all’amministratore di condominio specifici poteri non previsti dalla legge statale e ciò generò un ricorso alla Corte Costituzionale dove si sollevò l’incostituzionalità di tale previsione normativa. La pronuncia della Corte rilevò l’infondatezza di tale istanza poiché si affermò che la Regione Toscana aveva legiferato secundum legem. Un’ulteriore osservazione sulle FONTI DEL DIRITTO. Alcuni istituti del codice civile devono essere interpretati secondo quanto previsto dalla Costituzione. Abbiamo i principi fondamentali della Costituzione, per esempio, di fondamentale importanza.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Giuseppe Rondinone
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