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CIG e sospensione del rapporto di lavoro: disciplina speciale e principi generali di diritto civile

Abbiamo avuto modo di precisare, nel corso dei precedenti capitoli, che il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto alla prestazione lavorativa di una parte corrisponde quella retributiva dell'altra. Abbiamo anche sottolineato come, al di fuori dei casi di oggettiva impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'imprenditore che rifiuti la prestazione lavorativa, sospendendo di fatto il lavoro, è da considerarsi in mora credendi. E' quindi ipotizzabile che, se dovessimo attenerci alle regole generali, dovremmo osservare che in molti casi in cui può essere richiesta la CIG, sia ordinaria che straordinaria, non sussista realmente un'impossibilità sopravvenuta della prestazione retributiva, ma semplicemente una maggiore difficoltà nell'eseguirla, che non attribuisce all'imprenditore il potere di sospendere il rapporto unilateralmente. La verità è che alla base della sospensione del rapporto di lavoro vi è un accordo, sia pure implicito, tra le parti, in forza del quale il lavoratore, dovendo scegliere tra la continuità del rapporto o le dimissioni per giusta causa, decide di accettare la sospensione dell'attività produttiva, che sta alla base del procedimento amministrativo di concessione dell'integrazione salariale. 
N.B. trattasi di paragrafo inutile ai fini dell'esame, ma utile per capire il diritto in quanto tale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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