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Caratterisriche delle norme penali

Le norme penali hanno :
FUNZIONE REPRESSIVA
FUNZIONE DI GARANZIA

e, soprattutto, ha la FUNZIONE DI RENDERE RICONOSCIBILE la gerarchia dei valori e la loro protezione da parte dell’ordinamento giuridico. La norma penale infatti è riconoscibile non per la materia trattata ma per il tipo di sanzione stabilita per la sua inosservanza a tutela di tali valori, sia che si tratti di un ordine (fare o astenersi), sia che si tratti di un obbligo o dovere di agire la cui inosservanza (omissione) porta comunque ad un reato.

Le norme penali sono in genere INCRIMINATRICI (es. la norma sull’usura) e si trovano nelle due parti speciali del codice o nelle leggi speciali.
Altre norme penali servono a far funzionare la norma incriminatrice (es. le norme che disciplinano le “cause di giustificazione o scriminanti”, il decreto ministeriale che fissa il tasso usuraio).
Sono norme DI SERVIZIO o di parte generale, regolano il fatto generale del reato.
Sono DEFINITORIE, regolano ad es. il dolo o la colpa, il nesso di causalità, le circostanze.
Servono al giudice per valutare i presupposti generali per la responsabilità penale e si applicano a tutte le norme incriminatrici.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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