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Caratteristiche dei sette possibili esiti assolutori del processo penale

Così visti questi 7 possibili esiti assolutori del processo penale che portano alla sentenza di assoluzione, dobbiamo capire quali di questi si ricollegano a quali elementi costitutivi del reato:
1. L’IMPUTATO VIENE ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE : manca la tipicità. Esempio: ho emesso fatture per operazioni inesistenti che qualcun altro ha annotato nella sua contabilità, per consentire a questo soggetto di evadere il fisco. Dalle attività di indagine del processo viene fuori che le attività sono state effettivamente svolte. Quindi il fatto non è tipico, non sussiste il reo in natura.
2. SE L’IMPUTATO NON LO HA COMMESSO : manca la tipicità, in relazione al singolo imputato. Esempio: padre e figlia sono accusati di aver ucciso insieme la nipote, all’esisto del processo viene fuori che l’assassino è solo uno dei due. Uno viene condannato, l’altro viene assolto per non aver commesso il fatto. Il fatto sussiste, ma in capo ad un altro soggetto.
3. SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO : secondo la teoria tripartita manca l’elemento della colpevolezza. C’è un fatto, è anche antigiuridico, ma non è un fatto colpevole. Esempio: stavo guidando, mi sono distratta, ho frenato tardi e ho tamponato quello che stava davanti, danneggiandogli l’autovettura. Rientra nella tipicità del danneggiamento di beni altrui, ed è un fatto anche antigiuridico perché non è giustificato. Dal punto di vista della colpevolezza il fatto può essere anche rimproverabile, ma non può essere mosso quel tipo particolare di rimprovero che chiede il legislatore, che punisce il danneggiamento solo se realizzato con dolo, mentre in questo caso l’ho realizzato con colpa. Questi danneggiamenti sono fatti antigiuridici, ma non penalmente rilevanti. Il fatto non costituisce reato, non è rimproverabile nelle forme previste dalla legge penale.
4. SE IL FATTO NON È PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO : manca la tipicità. Mi viene contestato qualcosa rispetto al quale non c’è una fattispecie tipica sotto la quale sussumerla. Esempio: vengo processato per adulterio, nel frattempo viene abolita la norma che punisce l’adulterio. Il giudice mi assolve perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il fatto si colloca al di fuori di ciò che è penalmente rilevante.
5. SE IL REATO È STATO COMMESSO DA PERSONA NON IMPUTABILE : qui il legislatore sbaglia, non dovrebbe utilizzare la parola reato, ma dovrebbe parlare di fatto. Imputabile significa capace di intendere e di volere. Manca la colpevolezza.
O NON PUNIBILE PER UN’ALTRA CAUSA : manca la punibilità. Esempio: ho rubato i soldi dei genitori.
6. SE IL FATTO È STATO COMMESSO IN PRESENZA DI UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE : manca l’antigiuridicità. Questa è l’unica norma che utilizza l’espressione “causa di giustificazione”. Il fatto è così lecito, conforme al diritto, quindi non è antigiuridico.
7. SE IL FATTO È STATO COMMESSO IN PRESENZA DI UNA CAUSA PERSONALE DI NON PUNIBILITÀ : manca la punibilità. Esempio: non vengo punito perché sono l’ambasciatore dello Stato del Brasile. Solo io non vengo punito. Il soggetto che mi ha fatto da palo, risponde penalmente del fatto. L’immunità vale solo per me che sono ambasciatore.
A seconda che ci si fermi lungo uno di questi gradini sul nostro percorso cambia la formula assolutoria che il giudice deve utilizzare. Se non ci fermassimo su uno di questi gradini, ma ci fossero tutti e 4 gli elementi, bisognerebbe applicare la formula prevista dall’art.533.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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