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Caratteristiche del reato

Caratteristiche del reato


Il principio di offensività impedisce l’esistenza di un reato in mancanza di un danno.
Il reato è tale perché produce danno. Oltre che rivolto al legislatore, nel momento in cui scrive la norma, si rivolge al giudice, nel momento di applicazione della norma.
La norma può essere coerente con il principio di offensività, ma nella sua applicazione si rivela fallace. In questi casi il giudice può assolvere? Perché, ad esempio, non c’è offesa al bene giuridico?
Ad es. il funzionario che telefona a casa sua dall’ufficio (reato di peculato art. 314). È un fatto esiguo, del tutto trascurabile. Quando non c’è l’offesa il reato non esiste. Es. coltivazione di 1 pianta di canapa indiana. Questo è l’orientamento della Cassazione e della giurisprudenza.
Una importante indicazione è contenuta nel  decreto legislativo 274/2000, che ha assegnato molti reati al giudice di pace. Diffamazione, ingiuria, percosse, guida in stato di ebbrezza. Il procedimento è molto più snello e breve e garantisce una effettiva applicazione della norma nel breve periodo. L’art. 34 del decreto stabilisce che  il PM quando si rende conto che il fatto è irrilevante, perché l’offesa è tenue, archivia il procedimento. La stessa cosa riguarda il giudice ordinario. Riconosce il principio di offensività. Accanto a questo aspetto della rilevanza o meno del fatto, il giudice deve stabilire se il fatto è conforme al tipo ma senza l’offesa al bene.
L’ordinamento giuridico tutela in questo caso la verifica dell’effettività del reato.

Es. art. 445. la salute. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Il reato è sia astratto (norma penale) sia concreto (il fatto). Il giudice deve interpretare le norme in modo che reati costruiti sulla base di un bene sono perseguiti solo se il pericolo è concreto. Solo se il fatto lesivo si è effettivamente verificato. Solo se la pericolosità si è concretizzata in un fatto.
Sono messi al bando i reati di pericolo presunto.
Anche se nella norma non è espressamente indicata una clausola di pericolosità concreta, tutti i reati di pericolo devono funzionare come reato effettivo concreto sia per quelli in cui il legislatore ha previsto una clausola di obbligo di verifica, sia per quelli in cui la clausola non c’è.
È il giudice che deve comunque verificare.
nell’art. 445 non è indicato l’obbligo della verifica. Nella rubrica è però indicata la ratio della norma: il pericolo insito nella somministrazione.

Art. 367 – simulazione di reato. In questo articolo la clausola di offensività è nelle parole “in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertatelo”. Cioè la simulazione di un reato non è di per se stesso motivo di reato e di conseguente sanzione. È necessario che quella simulazione produca un inizio di procedimento penale volto ad accertarlo. In questo modo si tutela il buon andamento della giustizia.

Art. 368 – calunnia. Anche in questo articolo si cerca di tutelare il buon andamento della giustizia. Ma c’è anche l’aspetto della tutela della dignità e della reputazione della persona. Qui per questo manca la clausola di offensività: non è necessario che il danno si sia verificato per la configurazione del reato e per intraprendere l’azione giudiziaria. Ma se la calunnia è assolutamente inverosimile e non c’è offensività, in questo caso è il giudice che dovrà intervenire nella valutazione sulla base del principio di offensività. Diversamente il calunniatore dovrebbe essere sempre punito.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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