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Caratteristiche dell'ammissibilità del concorso

Caratteristiche dell'ammissibilità del concorso


Ci si chiede se in questi ultimi casi la punibilità del concorrente necessario non menzionato possa discendere dall'art. 110. Al rilievo che tale disposizione è di portata generale, e suscettibile quindi di riferirsi anche alle fattispecie plurisoggettive necessarie, si contrappone giustamente l'esigenza di rispettare il principio di legalità. Se la fattispecie, pur implicando e presupponendo la condotta di un diverso soggetto, non la dichiara punibile, ciò significa che non ha inteso punirla (es. chi chiede un prestito allo strozzino).
L'ammissibilità del concorso è tuttavia concordemente negata nell'ipotesi in cui l'attività (necessaria od eventuale) sia svolta dalla persona per la cui tutela è dettata la norma penale: così, ad es., nell'usura (art. 644.1) il mutuatario non è punibile né per aver ricevuto la prestazione dello strozzino, né per averla sollecitata. Ma in ipotesi di questo tipo si deve addirittura dubitare della sussistenza di una fattispecie plurisoggettiva necessaria.  
Si tratta piuttosto di ipotesi criminosa in cui la vittima stessa deve cooperare al fatto, ma non può certo per questo essere punita.  Piuttosto, se la sua attività deborda dai limiti della collaborazione implicita nella previsione normativa, potrà essere integrata, in favore dell'agente, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 5: es., se chi aspira al prestito induce lo strozzino riluttante ad accordarglielo, minacciandolo di rivelare le sue malefatte.
E’ infine controverso in che limiti alle fattispecie plurisoggettive necessarie possano essere applicate le disposizioni sul concorso.
In linea di principio, è indiscutibile che la funzione incriminatrice dell'art. 110 possa riferirsi anche a condotte atipiche che abbiano determinato o agevolato l'esecuzione della fattispecie: es., si prospetterà concorso nell'incesto da altri commesso, a carico di chi abbia prestato la propria abitazione per favorire gli incontri, e concorso nella rissa a carico di chi abbia istigato taluno a prendervi parte.  

PROBLEMATICHE
Problema: le ipotesi c.d. di concorso «esterno» nei reati associativi, attuato con una condotta che, senza risolversi in alcuna partecipazione al sodalizio criminoso (in tal caso ci si troverebbe in presenza di un concorrente necessario), e senza riferirsi alla condotta di alcuno in particolare dei membri dell'associazione (es., nel caso di chi istigasse un amico ad aderire ad una cosca mafiosa rispondendo così in base all'art. 110), si manifesti come un «sostegno» del gruppo criminoso.
Secondo la più recente giurisprudenza, tale condotta dovrebbe considerarsi rilevante come concorso eventuale («esterno») nell'associazione quando si estrinsechi in un contributo temporaneo, ed anche occasionale, alle finalità delittuose del sodalizio.  
La soluzione suscita tuttavia notevoli perplessità, perché in tal modo il concorso viene stimato in rapporto agli scopi o alle esigenze del sodalizio criminoso, che non assumono autonoma rilevanza penale e non sono riferite a comportamenti specifici (partecipare all'associazione, dirigerla, organizzarla, e così via).
Problema: sono applicabili le norme di disciplina stabilite per il concorso eventuale, come ad quelle sulla valutazione delle circostanze (art. 118), o sulla valutazione delle cause di non punibilità (art. 119), ovvero quelle che prevedono le circostanze speciali del concorso eventuale (artt. 112-114).
Poiché queste disposizioni sono espressione di regole generali in tema di realizzazione plurisoggettiva del reato, esse troveranno applicazione fino a che non si rilevino in un rapporto di incompatibilità  strutturale con la fattispecie necessariamente plurisoggettiva.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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