Skip to content

Caratteristiche della Aberratio delicti

Caratteristiche della Aberratio delicti


si verifica “fuori dei casi preveduti dall’art. precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto come delitto colposo. ║ Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati”.(art. 83.1. c.p.).
Qui la divergenza tra quanto voluto e quanto realizzato riguarda non già la persona della vittima ma più radicalmente la stessa natura del fatto criminoso che deve corrispondere ad una diversa fattispecie.
Es. Tizio, lanciando un sasso contro la vettura di Caio per danneggiarla, ferisce un bambino.

Si tratta di una forma di aberratio che presuppone l’eterogeneità dell’offesa voluta rispetto a quella realizzata. In pratica, il fatto realizzato non corrisponde integralmente alla rappresentazione dell’agente a causa di un errore di esecuzione. L’assenza del dolo dovrebbe comportare, stando alle regole generali, la responsabilità per il fatto (o parte di esso) non voluto solamente a condizione che rispetto ad esso sia in concreto accertabile una colpa del soggetto e che il fatto realizzato sia previsto anche nella forma colposa. Infatti, l’art. 83.1 c.p. sancisce la responsabilità “a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
Nonostante il riferimento al “titolo di colpa” si tratta di un’ipotesi di responsabilità obiettiva: diversamente, la disposizione non avrebbe alcun senso, perché nessuno dubita che di un evento non voluto si possa rispondere per colpa (se la colpa sussiste), quando esso è stato cagionato nel mentre si esegue una qualche attività criminosa.
La lex, dunque, punisce con la pena prevista per il delitto colposo un fatto che può anche non essere colposo, secondo la logica del “qui in re allieta versatur, tenetur etiam pro casu”.
In pratica, l’art. 83 c.p. indicherebbe la volontà legislativa di prescindere dalla colpa reale, alludendo il “titolo” colposo della responsabilità alla necessità di qualificare cmq formalmente la natura della responsabilità per il fatto diverso a tutti gli altri effetti giuridici che da tale qualificazione discendono.
Quindi => nell’es. di Tizio che ferisce il bambino lanciando il sasso contro la vettura di Caio, Tizio risponderà per responsabilità per lesioni colpose (oltre che nel tentativo di danneggiamento, qualora ne sussistano gli estremi).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.