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Caratteristiche di dolo e copla


Il dolo e la colpa costituiscono, alternativamente, l’elemento soggettivo del fatto tipico. Tuttavia, pur appartenendo al fatto tipico, dolo e colpa hanno uno stretto rapporto anche con la colpevolezza.
Appartenenza al fatto tipico => la condotta criminosa è tale in quanto tipica, cioè potenzialmente idonea a realizzare il fatto di reato, cioè a realizzare un disvalore per l’ordin. giuridico.
Nell’ip. dell’agire doloso, il soggetto agente deliberatamente orienta la propria condotta vero la realizzazione del risultato di disvalore, l’autore “forgia” in sostanza la propria condotta in modo da imprimerle quella idoneità alla realizzazione.
Es. Caio, per ottenere l’eredità dello zio, uccide gli altri parenti.
Nell’ip. dell’agire colposo, la condotta è già di per sé pericolosa per i beni giuridici e viene tenuta senza che il soggetto la orienti verso la realizzazione di quel risultato offensivo insito nella sua pericolosità.
Es. il guidatore che, per arrivare puntuale all’appuntamento, non osserva un limite di velocità.
nell’agire doloso => la pericolosità delle condotta è cercata per la realizzazione del risultato offensivo;
nell’agire colposo => la pericolosità delle condotta non viene contenuta dall’osservanza della regola cautelare per la realizzazione di un risultato indifferente o addirittura socialmente utile.
A parità di risultato offensivo, la pericolosità della condotta dolosa è maggiore in quanto l’autore si adopera per indirizzare le caratteristiche del suo agire verso il risultato offensivo (es. l’eliminazione del concorrente all’eredità); mentre è minore la pericolosità della condotta colposa in quanto l’inosservanza della regola cautelare è solo uno dei fattori di rischi posti in essere dall’agente allo scopo di meglio avvantaggiarsi dell’idoneità positiva  della condotta pericolosa e non già al fine di realizzare il risultato offensivo.
La diversa pericolosità oggettiva dell’agire doloso e di quello colposo spiega come dolo e colpa appartengono al fatto tipico, concorrendo alternativamente, con gli altri elementi essenziale del fatto tipico, alla fondazione di un diverso disvalore del fatto di reato.
Questo spiega anche il perché non tutti i reati siano previsti anche nella forma colposa, ma solo quelli che offendono i beni giuridici di maggiore rilevanza, rispetto ai quali si pione perciò un’esigenza di tutela più ampia.
E infine spiega il perché non possa ragionevolmente sussistere una fattispecie incriminatrice colposa senza che sia prevista anche quella corrispondente dolosa, non essendo ragionevole punire un fatto meno pericoloso e perciò meno grave senza punire il corrispondente fatto + pericoloso e perciò + grave.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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