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Casi speciali di responsabilità per atto illecito

L'art. 2043 prevede in generale la responsabilità per atto illecito. Questa previsione, però, non è ritenuta sufficiente dal legislatore per delle situazioni che per la loro particolarità e frequenza necessitano di una specifica regolamentazione.
Basti pensare, al caso di danni provocati dalla circolazione di veicoli, ipotesi sin troppo frequente nella vita reale (art. 2054 c.c) .
Il legislatore prevede casi speciali di responsabilità , come, casi di responsabilità oggettiva dove si prescinde dalla indagine sulla colpevolezza (art. 2049 c.c. sulla responsabilità dei padroni e dei committenti) .
Dove non c'è responsabilità oggettiva si assiste ad una inversione dell'onere della prova rispetto ai casi generali. Quindi sarà il danneggiante a dover dimostrare di non avere colpa nel aver causato il danno, e non il danneggiato.
Casi speciali di responsabilità: degli incapaci; dei genitori tutori e precettori; dei padroni e committenti; per l'esercizio delle attività pericolose; per danni cagionati da cose in custodia; per danno cagionato da animali; per danni cagionati da rovina di edificio;
per danni cagionati da veicoli.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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