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Cenni sull'art. 362 c.p.c. e rinvio


Completezza di informazione impone di accennare che della giurisdizione si occupa anche l'art. 362 c.p.c.
Il significato normativo di questa disposizione è minimo se non addirittura nullo:
- il suo primo comma è oggi totalmente assorbito dall'art. 1112-3 cost.;
- il n. 1 del secondo comma, sistematicamente interpretato, finisce per essere o assorbito dalla praticabilità del rimedio straordinario della regolamento di giurisdizione anche nel caso di processi instaurati innanzi a giudici speciali, o assorbito dalla disciplina del conflitto tra giudicati per cui il secondo prevale sempre sul primo;
- il n. 2 del secondo comma è di applicazione impossibile sul piano pratico.

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