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Cessazione del consolidato


Può accadere che, nel corso del triennio, venga meno il rapporto di controllo e s'interrompa la tassazione di gruppo. Inoltre può accadere che, decorso il triennio, non venga rinnovata l'opzione per il consolidato.
In caso di cessazione nel corso del triennio, il reddito della società controllante è aumentato:
- in misura equivalente agli oneri finanziari dedotti nei precedenti esercizi per effetto della rideterminazione del pro-rata, inerenti alla partecipazione nella società di cui si è perso il controllo;
- di un importo corrispondente alla differenza residua tra valore contabile e valore fiscale dei beni ceduti all'interno del gruppo in regime di neutralità; si tratta di un importo corrispondente alla plusvalenza realizzata, fino a concorrenza della differenza ancora esistente.
Entro 30 gg dalla cessazione del rapporto di controllo, la controllante e ciascuna controllata devono integrare i versamenti di acconto già effettuati.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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