Skip to content

Cessione del credito

CESSIONE DEL CREDITO


Il credito appartane alla categoria dei diritti soggettivi relativi.
Di regola è trasmissibile: può trasferirsi, cioè, da un soggetto ad un altro, dal suo titolare ad un nuovo e diverso titolare.
Altri crediti, quelli incedibili, non possono essere trasferiti. Come ad esempio quelli aventi carattere strettamente personale e quelli per i quali la cessione è esclusa da un espresso divieto di legge.
Il cessionario è colui che acquista il credito del suo titolare.
La cessione del credito è l'atto giuridico negoziale con il quale una parte trasferisce ad un'altra il credito di cui è titolare, cioè il suo diritto a ricevere la prestazione dal debitore.
La cessione può avvenire a titolo oneroso o gratuito; ciò vuol dire che il trasferimento del diritto, dal cedente al cessionario, può avvenire a fronte della sopportazione di un sacrificio patrimoniale da parte del cessionario (titolo oneroso) oppure senza alcun corrispondente sacrificio da parte di quest'ultimo (titolo gratuito).
Il credito viene acquistato a titolo derivativo, dunque con tutte le caratteristiche che lo connotavo prima della cessione.
Il cedente deve garantire l'esistenza del credito.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.