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Chiusura del fallimento

CHIUSURA DEL FALLIMENTO


Dopo la ripartizione, il fallimento si chiude..eccetto nei casi in cui:
- Non siano state presentate domande di ammissione al passivo nei termini previsti
- Con la ripartizione sono stati pagati tutti i debiti e sono stati soddisfatti tutti i creditori
- La procedura non consente di soddisfare nemmeno in parte i creditori concorsuali né privilegiati

Con la chiusura del fallimento, il fallito riprende il possesso del suo patrimonio, e i creditori possono di nuovo proporre azioni esecutive verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, eccetto in caso di esdebitazione → liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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