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Commento di Alessandro Silvestrini all’art. 2394: azione dei creditori e natura contrattuale della responsabilità


Si discute sulla natura dell’azione dei creditori, se sia diretta e autonoma che spetta ad essi oppure sia esercitata dai creditori in via surrogatoria. Nel secondo caso, quanto corrisposto agli amministratori a titolo di risarcimento del danno spetterà alla società e i creditori ne avranno un beneficio solo indiretto per l’incremento del patrimonio, la società dovrà necessariamente essere chiamata in giudizio, e i creditori potranno avvalersi della causa di sospensione della prescrizione (ex art. 2941 comma 7); altrimenti, l’esito andrà direttamente ai creditori, questi non saranno tenuti a citare in giudizio anche la società, e la permanenza in carica degli amministratori non inciderà sulla decorrenza del termine di prescrizione.
Tuttavia la questione non appare di grande rilevanza pratica, dal momento che, di regola, l’azione è esercitata dal curatore fallimentare (e quindi la giurisprudenza si è raramente espressa sul punto), come specifica il 2394-bis, che parla anche di “azioni” (al plurale) di responsabilità, per cui parrebbe che quella dei creditori sia autonoma e diversa da quella sociale.
Si discute, inoltre, sulla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità prevista dal 2394. Alcuni sostengono la seconda tesi, ritenendo che gli amministratori, terzi nel rapporto obbligatorio tra creditori e società, col loro comportamento in violazione delle norme che tutelano l’integrità del patrimonio, pregiudicano l’aspettativa di prestazione dei creditori sociali; altri sostengono la prima, in quanto derivante non dal mero compimento di un atto dannoso, bensì dall’inadempimento di una precedente obbligazione (anche se posta dalla legge).
In ultimo, si discute se la responsabilità ex art. 2394 sia prevista a garanzia dell’interesse generale alla buona amministrazione delle società (responsabilità c.d. “aquiliana”) oppure derivi dall’inadempimento di un vero e proprio obbligo posto a carico degli amministratori verso i creditori sociali. E’ vero che la responsabilità è limitata all’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, ma è anche vero che i creditori non possono pretendere il risarcimento di voci di danno ulteriori e diverse dalle perdite che il comportamento illecito degli amministratori abbia causato al patrimonio della società.

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