Skip to content

Commento di Carmine Romano all’ Art. 2381: la funzione del cda


La norma pone l’accento sulla funzione “ordinatoria” del cda, volta a regolare il funzionamento dell’assemblea: il presidente traduce quest’ultima in una riunione ordinata, che adotti decisioni individuabili come volontà collegiale; il presidente la dirige, ne dichiara la regolarità della costituzione, apre e regola la discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, indice la votazione, controlla e dichiara i risultati, conferisce ai lavori assembleari unità e correttezza.
La delega, così come nell’ordinamento previgente, è strumento di razionalizzazione delle attribuzioni amministrative, volto a garantire rapidità ed efficienza nella gestione societaria “riducendo la sfera di applicazione del principio di collegialità”.
La norma aggiornata si presta ad una duplice chiave interpretativa: da una parte vuole dare un “crisma normativo” a (rendere espliciti) alcuni principi già affermatisi in giurisprudenza e dottrina sotto la previgente disciplina (es.: competenza concorrente del cda rispetto alle attribuzioni degli organi delegati), dall’altra vuole sancire una compiuta regolamentazione dei rapporti tra consiglieri deleganti e amministratori muniti di delega (così ovviando ad una delle principali lacune del precedente testo normativo).
Si nota come la legge-delega 366/2001 sia stata puntualmente attuata: prevedeva che il legislatore riconoscesse adeguato spazio all’autonomia statutaria nell’articolazione interna delle attribuzioni del cda e che tra gli amministratori delegati e i “non operativi” fosse instaurato un sistema di circolazione delle informazioni tale da porre questi ultimi nelle condizioni di seguire adeguatamente l’attività dei primi e del comitato esecutivo.
Il nuovo testo normativo è strutturato su tre linee direttive: la prima, possibilità di creazione di organi delegati e determinazione di limiti ed ambiti operativi della delega; la seconda, attribuzioni e competenze di cda e organi delegati; la terza, l’intera norma è pervasa da costante attenzione verso il tema dello scambio di informazioni tra amministratori.
Come nel vecchio testo, gli organi delegati possono essere costituiti solo se previsto nello statuto speciale o in una deliberazione assembleare (nel testo previgente c’era meno precisione, si richiedeva solo che fosse previsto nell’atto costitutivo), e possono essere conferite attribuzioni delegate sia a singoli amministratori che ad organi collegiali quali il comitato esecutivo; l’attribuzione di mansioni delegate è, come nel testo precedente, una fattispecie complessa a formazione progressiva: autorizzazione alla delega, delibera consiliare di delega (che costituisce l’organo e ne nomina i titolari), accettazione della carica; spetta al cda determinare contenuto e limiti (come nel vecchio testo, sono indicate solo le materie che non possono essere delegate, cosicché la delegabilità è la regola, le materie non delegabili l’eccezione), e modalità di esercizio della delega (in attuazione della legge delega, è possibile che le mansioni siano affidate, oltre che a singolo amministratore o a comitato esecutivo, anche a più amministratori delegati, che possono agire congiuntamente o disgiuntamente, ed è inoltre possibile la coesistenza di uno o più amministratori delegati e il comitato esecutivo (col secondo che non può mai sovra ordinarsi al primo, essendo organi paritetici i cui poteri derivano per entrambi dal cda)).
Le funzioni che non possono essere delegate (comma 4) sono: redazione del bilancio, aumento delegato del capitale sociale, adempimenti relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite, delega all’organo amministrativo della facoltà di deliberare l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile, predisposizione del progetto di fusione e scissione. Tutte decisioni delicate per la vita sociale, non delegabili per non svilire le attribuzioni del cda a meri compiti di sorveglianza, quindi preservare il rilievo e la credibilità del sistema tradizionale di amministrazione.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.