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Commento di Giustino Di Cecco all’art. 2409 sexies: responsabilità esclusiva e responsabilità concorrente


Come per il collegio sindacale, anche per il soggetto incaricato della revisione contabile può distinguersi tra responsabilità esclusiva (danno cagionato in via immediata e diretta dal comportamento o dall’omissione del revisore; es.: verità delle attestazioni, violazione del segreto d’ufficio) e responsabilità concorrente (danno frutto di un comportamento del cda e poi anche di un comportamento negligente del revisore, con necessario nesso di causalità tra evento dannoso e negligenza del revisore).
Si evince come la riforma abbia optato per il perfetto parallelismo tra il regime di responsabilità dei revisori e dei sindaci, introducendo un sistema di responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili, salva possibilità di provare, trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio, di essere immuni da colpa.
Una sorta di “solidarietà impropria” (poiché per fatto altrui e concorso di negligenza propria) che lega amministratori con sindaci e revisori, e consente alla società (o ai creditori o ai terzi direttamente danneggiati) di richiedere il risarcimento dell’intero danno subito a ciascuno dei coobbligati, quindi anche al revisore (ma con l’onere di provare che il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato con la dovuta diligenza); per le quotate, invece, al revisore può essere richiesto il risarcimento solo della parte del danno che si dimostra essere l’effetto del suo comportamento negligente.
Tuttavia tale solidarietà non comporta che nei rapporti interni il danno possa essere ripartito in maniera differenziata e che il soggetto che risarcisce l’intero danno non possa attivare l’azione di regresso.
Il richiamo al 2407 consente il richiamo indiretto al 2393, e ciò dovrebbe escludere che per le non quotate possano sollevarsi gli stessi dubbi precedentemente avanzati con riferimento alla analoga fattispecie della responsabilità delle società di revisione delle quotate in merito alla possibilità che l’azione possa essere promossa anche per iniziativa dell’organo di amministrazione senza previa deliberazione assembleare.
Il richiamo alla stessa norma legittima il dubbio che anche per i revisori dovrebbe ritenersi applicabile l’ulteriore disposizione prevista dalla stessa norma, secondo cui la deliberazione di azione di responsabilità assunta con maggioranza qualificata non inferiore a un quinto dovrebbe importare l’effetto legale della loro revoca, senza necessità del decreto di approvazione del tribunale.

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