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Commento di Michele Sandulli all’art. 2392: responsabilità dell’amministratore in relazione ai suoi doveri


La legge delega non dice nulla circa il profilo di responsabilità in relazione all’adempimento dei doveri degli amministratori; si limita a trattare la disciplina delle deleghe (ad e comitato esecutivo), i requisiti degli amministratori, le competenze del cda, il dovere fiduciario (conflitti di interessi, ecc.).
La relazione si preoccupa di circoscrivere l’area della responsabilità per evitare che, tramite generalizzazioni e/o estensioni, si trasformi da responsabilità per colpa in una sorta di responsabilità oggettiva. La materia andrebbe razionalizzata, perché si assiste alla situazione in cui quanto maggiore è il rischio di incorrere in tale responsabilità, tanto più chi accetta la carica di amministratore tende a rendere opaca la propria situazione patrimoniale; chi teme di mettere a rischio il proprio patrimonio non accetta la carica. Sarebbe quindi auspicabile la ricerca di soluzioni, una delle quali potrebbe essere un sistema assicurativo obbligatorio a cui corrisponda un tetto al rischio potenziale a cui si è esposti.
Dunque il regime di responsabilità non è definito e disciplinato dal 2392, bensì emerge dall’esame del contenuto del rapporto di amministrazione, il dovere dell’adempimento e il grado di diligenza (che è dovuto per il 2392, ed è quello richiesto dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (mentre il vecchio testo parlava di diligenza del mandatario)).
La parte di testo mancante è relativa al soppresso 2392, che sanciva “in ogni caso” la responsabilità solidale degli amministratori “se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione. Il richiamo all’articolo 2381 comma 3 è presente al fine di richiamare le competenze degli organi delegati e deleganti, e quindi le responsabilità.
Viene confermata l’esclusione di responsabilità degli organi deleganti per le attribuzioni proprie del comitato esecutivo.

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