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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 sexiesdecies: ridefinizione dei compiti del controllo del comitato


Per quanto attiene, dunque, alla ridefinizione dei compiti di controllo del comitato, l’art. 2409-octiesdecies comma 5 sancisce che i membri debbano vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; da una prima lettura la vigilanza sembrerebbe limitarsi a profili strutturali della società. Ma il dovere di vigilanza sulla gestione, così delimitato, è già proprio di ogni singolo amministratore, dunque alcuni sostengono questa tesi, mentre altri ritengono che la vigilanza rimanga comunque di ampio respiro, così sancita dal combinato disposto degli artt. 2392 comma 2 e 2381 comma 3 (richiamati, in quanto compatibili, dal 2409-noviesdecies). A parere di chi scrive, leggendo tali disposizioni nel contesto del sistema monistico e aggiungendo i generali poteri/doveri di attivazione del comitato (2408, richiamato dal 2409-octiesdecies, comma 6, e 2409), la soluzione preferibile è la seconda, si conferma un generale dovere di vigilanza sulla gestione in capo al comitato e agli amministratori suoi membri. Gli artt. 2408 e 2406 (il comitato riceve la denuncia dei soci su fatti censurabili e ha dovere di attivazione), l’art. 2409 commi 1 e 7 (denunzia al tribunale, richiamo espresso del 2409 comma 7 e non in quanto compatibile), confermano la portata generale del controllo. E si tratterà di un controllo che, a differenza del collegio sindacale, potrebbe arrivare al merito (ex art. 2409-octiesdecies comma 5, rinvio).

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