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Commento di Virna Colantuoni all’art. 2403: ruolo contabile del collegio


Con la nuova formulazione del 2403 il collegio non sarà più chiamato a svolgere i controlli contabili più rilevanti (contabilità e bilancio), a esprimere un parere sulla distribuzione degli acconti-dividendo, a svolgere i controlli connessi ai conferimenti di beni in natura o crediti; sarà comunque tenuto ad alcune funzioni aventi natura tecnico-contabile: consenso all’iscrizione in bilancio dei costi di R&S e di pubblicità aventi utilità pluriennale, nonché dell’avviamento; parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in occasione di aumento di capitale. Tutto ciò rappresenta una incongruenza del legislatore, che opera una riforma che esclude il collegio dal controllo contabile e, contemporaneamente, gli lascia attribuite le suddette funzioni. A parere di chi scrive, il controllo contabile che devono effettuare i sindaci è quello strumentale al controllo della correttezza dell’operato degli amministratori e del rispetto della legge e delle regole sociali; del resto, “vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione” ricomprende anche i profili, dell’amministrazione, di natura specificamente contabile.
Il vecchio testo del 2403 indicava un generale dovere dei sindaci, di “controllo” sull’amministrazione della società e di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dell’atto costitutivo.
La riforma ha inteso attribuire al collegio, stante anche la terminologia adottata dalla Relazione (i poteri del collegio sono stati “limitati” alla vigilanza sull’osservanza (…)), una funzione di alta vigilanza sulla società; non si parla più di “controllo”, bensì di “vigilanza”, cosicché tale diviene la specifica funzione globalmente ascritta al collegio sindacale. La variazione lessicale non è solo formale: vigilanza ha un significato ontologicamente più ampio e che supera quello di controllo; implica una valutazione complessiva degli atti posti in essere nella prospettiva degli interessi sociali, non mera verifica di conformità; è una vigilanza “di sistema”.
A tal proposito, l’articolo in commento va analizzato in combinato disposto col 2407 (“sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”) e 2388 (“Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale (…)”).

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