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Comminatoria edittale dei reati: le conseguenze civili


Conseguenze civili, il reato, in quanto fatto giuridicamente illecito, produce conseguenze anche dal punto di vista civile, come la perdita della capacità di succedere o donare, ecc…
Ma ciò che a noi interessa sono le conseguenze obbligatorie:
- obbligazioni nei confronti dello Stato, non sono trasmissibili agli eredi e consistono nel pagamento delle spese processuali, del mantenimento in carcere, oltre che nei casi di multa o ammenda;
- obbligazioni nei confronti dei danneggiati, trovano fondamento nella responsabilità extracontrattuale aquiliana ex art. 2043 c.c.
Queste obbligazioni possono essere di tre tipi:
- restituzione, risarcimento in forma specifica per quei reati in cui è possibile;
- pubblicazione della sentenza di condanna, non ha in questo caso funzione infamante del reo, ma di risarcimento dei danni causati alla vittima (diffamazione);
- risarcimento del danno, qualora un reato cagioni un danno patrimoniale questo deve essere risarcito ex art. 2043 c.c., mentre i c.d. danni non patrimoniali sono risarcibili solo nei casi previsti dalla legge ex art. 2059 c.c. e sono risarcibili in quanto l’art. 1852 c.p. prevede che i reati che cagionano danni non patrimoniali obbligano al risarcimento.
Solo alcuni reati, e tra questi alcuni solo in certe modalità, causano danni risarcibili.
Inoltre il danno non è sempre uguale al disvalore del reato: nell’omicidio il disvalore è la perdita della vita e il danno è quello patrimoniale e non dei parenti.
Si nota anche come non sempre c’è uguaglianza soggettiva tra vittima e danneggiato.
Per quel che riguarda i danni risarcibili occorre ricordare come la concezione di danno ingiusto abbia subito, negli ultimi anni, una notevole espansione arrivando a comprendere i danni biologici, esistenziali, interessi legittimi, ecc…: la c.d. atipicità dell’illecito.
Una recente sentenza della Corte costituzionale n°233/2003 ha ampliato anche il settore applicativo dell’art. 2059 c.c. che prima era limitato ai soli danni morali soggettivi.
Questa dilatazione dei danni risarcibili fa assumere allo stesso istituto del risarcimento del danno una funzione quasi punitiva, nonostante che le posizioni formali della Corte costituzionale ribadiscano il carattere satisfattorio e compensativo del risarcimento.
In altri casi, invece, in cui il risarcimento è utilizzato come requisito per l’applicabilità di certi istituti penali come la sospensione condizionale della pena o le attenuanti comuni, spicca il ruolo preminentemente ripristinatorio del reo verso il solidarismo.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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