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Competenza per ragioni di materia

(Segue): b) competenza per ragioni di materia


La competenza per materia costituisce il limite di esercizio della potestà giurisdizionale, posto al giudice in primo grado, con riferimento ai reati oggetto dell’accertamento, e più precisamente a seconda che l’accertamento riguardi:
a) illeciti penali puniti con pena di maggiore o minore quantità (aspetto quantitativo);
b) determinati tipi di illecito a prescindere dalla pena per essi prevista (aspetto qualitativo);
c) illeciti commessi da determinati soggetti (ad es. competenza del  tribunale per i minorenni);
d) determinati tipi di illecito commessi da determinati soggetti (ad es. Corte costituzionale e  tribunale militare).

L’art. 4 cpp detta le regole generali per la determinazione della competenza per materia; per radicare la competenza fissata in relazione alla quantità della pena comminata:
1) si ha riguardo al massimo della pena edittale prevista per ciascun reato consumato, ridotto di un terzo nell’ipotesi di tentativo;
2) non si tiene conto dell’aumento di pena dipendente dalla continuazione del reato;
3) non si tiene conto dell’aumenti di pena per effetto della recidiva;
4) non si tiene conto delle circostanze del reato, attenuanti o aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle cd a effetto speciale.

Facendo riferimento agli organi della giurisdizione comune, l’ordinamento ripartisce così la competenza tra i diversi giudici:

A) Competenza della corte d’assise (art. 5 cpp): è una competenza mista, determinata sia con criterio quantitativo sia con criterio qualitativo
a) i delitti per i quali è previsto l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi quelli di tentato omicidio, rapina, estorsione e di associazione di tipo mafioso e i delitti previsti dal testo unico delle norme sugli stupefacenti;
b) i delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale;
c) ogni delitto doloso se dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi di morte come conseguenza non voluta di altro reato, di morte verificatasi nel corso di rissa, di morte come conseguenza di omissione di soccorso;
d) i delitti di riorganizzazione del partito fascista, di genocidio, contro la personalità dello Stato (sempre con reclusione massima di non meno di 10 anni);
e) i delitti, consumati o tentati, di associazione per delinquere non mafiosa finalizzata a commettere i delitti di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schivi, favoreggiamento pluriaggravato di immigrazione clandestina, nonché i delitti, consumati o tentati, di riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi;
f) i delitti con finalità di terrorismo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 10 anni.

B) Competenza del giudice di pace: si determina con un criterio qualitativo che tiene conto di una serie di reati di minor allarme sociale.

C) Competenza del  tribunale (art. 6 cpp): si utilizza un criterio negativo, in quanto ricomprende tutti i reati per i quali non siano competenti né la corte d’assise né il giudice di pace. Si hanno casi di competenza qualitativa riguardanti talune particolari fattispecie espressamente demandate alla sua cognizione da varie leggi (ad es. reati commessi da ministri e presidente del consiglio nell’esercizio delle loro funzioni; reati di stampa …).

In relazione agli organi delle giurisdizioni speciali, la competenza per materia viene così ripartita:

A) Competenza del  tribunale per i minorenni: investe tutti i reati, quale che ne sia l’indole e la pena, commessi da persone che non abbiano superato il diciottesimo anno d’età al momento del commesso reato (valutazione di carattere esclusivamente soggettivo);

B) Competenza della Corte costituzionale: si determina in base ad una considerazione che tiene conto sia del tipo di reato sia dell’autore di esso, e si esaurisce nella cognizione dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.);

C) Competenza del  tribunale militare: si determina con un criterio fondato tanto sulla natura del reato commesso quanto sui soggetti che se ne siano resi autori, e riguarda i militari in servizio alle armi o considerati tali che abbiano commesso reati cd militari (art. 103 comma III Cost.).

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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