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Comunicabilità delle circostanze, art. 118


Per effetto della modifica avvenuta all’art. 118, oggi le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, devono essere valutate soltanto riguardo alle persone cui si riferiscono (circostanze nel concorso: es., Tizio concorre in una rapina con Caio che appartiene alla polizia di Stato - art. 61 n. 9 - o che è latitante - art. 61 n. 6 -; Tizio risarcisce il danno conseguente al furto commesso con Caio - art. 62 n. 6 -, mentre Caio non vi provvede).
Si tratta dunque di circostanze concepite come strettamente personali, che in nessun caso possono essere riferite agli altri compartecipi. Tutte le altre circostanze oggettive possono invece essere imputate ai concorrenti nei limiti dell'art. 59 co. 1/2.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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