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Concetto di pregiudizialità


Innanzitutto occorre evidenziare l'esistenza di due distinti fenomeni di pregiudizialità/dipendenza, convenzionalmente definiti pregiudizialità "logica" e pregiudizialità "tecnica".
Nella pregiudizialità c.d. "logica", il nesso di dipendenza intercorre tra il singolo effetto giuridico ed il rapporto obbligatorio complesso di cui è parte o su cui si fonda tale effetto giuridico ed è tale per cui l'esistenza della singola coppia pretesa/obbligo dipende dall'esistenza del rapporto obbligatorio complesso.
La giurisprudenza maggioritaria è ferma nel ritenere che i limiti oggettivi del giudicato si estendono sempre all'intero rapporto giuridico complesso costitutivo del singolo effetto giuridico immediatamente dedotto in giudizio come petitum.
Da ciò deriva che, ove vengano proposte domande che si trovano un rapporto di pregiudizialità logica, quali la domanda di condanna al pagamento del canone e la domanda di accertamento del rapporto di locazione, l'oggetto o petitum di uno dei due giudizi, quello concernente l'accertamento del rapporto obbligatorio complesso, è già compreso in quello dell'altro, pur non coincidendo con esso.
In altri termini, tra le domande che si trovano nel rapporto di pregiudizialità logica sussiste parziale identità di petitum che dà luogo al fenomeno della continenza di cause.
A fenomeni di connessione, invece, conduce sempre la pregiudizialità c.d. "tecnica".
Nella pregiudizialità tecnica il nesso di pregiudizialità/dipendenza intercorre tra rapporti giuridici diversi ed è tale per cui l'esistenza di uno dipende dall'esistenza o inesistenza dell'altro.
Ciò significa che l'esistenza dell'effetto o rapporto giuridico dipende dall'esistenza del diritto o rapporto giuridico ovvero dall’inesistenza del diritto o rapporto impeditivo, modificativo, estintivo.
Nella fattispecie della connessione per pregiudizialità tra domande sussiste un nesso di natura sostanziale tale per cui il diritto che forma oggetto della domanda pregiudiziale assume rilevanza di fatto costitutivo, impeditivo, modificativo, estintivo del diritto che forma oggetto della domanda dipendente.
In altri termini, il petitum della domanda pregiudiziale è parte della causa petendi o fatto impeditivo, modificativo, estintivo della domanda dipendente.
Alla connessione per pregiudizialità fra le stesse parti appartengono le figure descritte dagli artt. 31 (cause accessorie), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e, in parte, 36 (cause riconvenzionali) c.p.c.
È ora da osservare che l'art. 31 c.p.c. prevede l'ipotesi che la domanda principale e la domanda dipendente siano cumulate nello stesso processo ab initio dall'attore.
L'art. 34 c.p.c. invece prevede l'ipotesi in cui, nel corso di un processo originariamente relativo alla sola causa dipendente, sorga una questione pregiudiziale di merito che, per esplicita domanda di una delle parti o per volontà di legge, debba essere accertata con autorità di cosa giudicata.

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