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Concetto generale di processo


Il processo è la via che il giudice e le parti in conflitto devono percorrere in­sieme per giungere alla meta della tutela del diritto soggettivo (che si assume) violato.
Procedimento caratterizzato dall'operatività al suo interno di alcuni principi essenziali:

a) il principio di terzietà del giudice che pone capo alla misura giurisdizio­nale;
b) il principio del contraddittorio;
c) il principio della domanda.

Il procedimento non è altro che un'attività normativamente organizzata, ossia preordinata da norme. Tale attività consta di una pluralità di atti, l'uno consequenziale all'altro, nel senso che essa si sviluppa secondo un'ordinata progressione, la quale pone capo ad un atto finale, l'unico (normalmente) de­stinato ad avere efficacia nel mondo sostanziale.
Gli atti del procedimento, avendo di solito solo lo scopo di far avanzare la progressione verso l'atto fina­le, non hanno effetti nel mondo sostanziale, essendo a ciò deputato solo l'atto finale della serie.
Ma, a volte, è possibile che vi siano atti procedimentali a doppia rilevanza: così, ad es., la domanda, che, per un verso, instaura il procedimento, ponendo così le basi per gli atti procedimentali successivi, e, per altro verso, è fattispecie sostanzialmente rilevante a vari fini, tra i quali basti citare l'effetto dell'interruzione-sospensione della prescrizione del diritto fatto valere (artt. 2943, co. 1 e 2, e 2945.2 c.c.).

LA SENTENZA E L’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE


Peraltro, discende sempre dalla logica interna al procedimento che l'atto finale sia in ogni caso atto qualificabile da una duplice serie di norme: quelle che lo riguardano direttamente, perchè presiedono propriamente alla sua for­mazione, e quelle che qualificano gli atti anteriori, per cui la loro violazione, generando vizi degli atti a monte, produce, per ripercussione, vizi anche nell'at­to finale.
La struttura procedimentale è tipica di varie attività di pubblico potere (anche se vi sono attività procedimentalizzate pure nel diritto privato: si pensi alle attività delle persone giuridiche).
Ma quando ci si trova di fronte a quel tipo di attività di pubblico po­tere che è l’attività giurisdizionale (perché esercitata da giudici dello Stato), il procedimento si colora della necessaria vigenza al suo interno di alcuni principi, che fanno di esso un processo.
Quindi il processo è una species del genus procedimento.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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