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Condizione della levata del protesto

Sono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti o i segretari comunali. I presentatori presentano il titolo, ne incassano l'importo o constatano il mancato pagamento. Nel secondo caso si procede alla redazione dell'atto da parte del notaio, con la sottoscrizione del presentatore.
I protesti sono pubblicati in un apposito registro informatico. L'illegittima levata del protesto può essere fonte di responsabilità per danni del creditore, per il discredito che arreca al debitore.
Il protesto può essere sostituito da una dichiarazione scritta di rifiuto dell'accettazione o del pagamento datata e sottoscritta dal trattario.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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