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Consenso alla donazione d’organo ed espianto

Consenso alla donazione d’organo ed espianto


Quando si può procedere all’espianto


Prelievi e trapianti sono consentiti solo a scopo terapeutico e non, per esempio, a scopo di sperimentazione.
È necessario inoltre che l’accertamento della morte e del consenso della donazione (esplicito o presunto) rispettino le procedure stabilite dalle leggi vigenti.
È fondamentale accertare che il donatore sia esente da malattie virali, tumorali o infettive.
A provare e certificare la morte sarà un Collegio di tre medici nominato dalla Direzione sanitaria.
Sarà il magistrato che a conclusione del periodo di osservazione autorizzerà o meno l’espianto, sulla base degli accertamenti che gli vengono forniti dal Collegio.


Consenso alla donazione d’organo


Si è già detto che un principio fondamentale cui deve ispirarsi la condotta del medico, in qualsiasi ambito essa venga richiesta e attuata, è il rispetto del consenso dell’avente diritto.
Il fatto che ci si trovi difronte ad un cadavere non significa che non debba essere rispettata la volontà della persona espressa in vita e concernente il prelievo di organi dopo la morte.
Le nuove regole introducono il principio del silenzio-assenso informato.
È la persona in vita ad essere chiamata a decidere (e non i familiari dopo la morte) se mettere a disposizione a scopo terapeutico i propri organi in caso di decesso.
A tal fine, ogni cittadino, compiuto il 16º anno di vita, verrà informato sull’argomento e sarà chiamato ad esprimere la propria volontà.
In caso di rifiuto, dovrà rendere nota la sua decisione con l’obbligo da parte della competente autorità sanitaria di trascriverla sul libretto sanitario individuale; se la persona si astiene dal manifestare la sua volontà entro un termine prestabilito che la legge fissa in 90 giorni, non verrà riportata sul documento alcuna dicitura e quindi si darà per scontato l’assenso all’eventuale prelievo di organi il caso di morte (in tali casi, perché possa valere il principio del silenzio-assenso occorre fornire la prova dell’avvenuta informazione in vita).
In ogni momento della sua vita, il cittadino può cambiare parere e modificare la sua decisione con la rettifica da parte dell’autorità sanitaria della dicitura riportata sul libretto individuale.
Al di sotto del 16º anno, qualsiasi decisione verrà presa dai genitori o rappresentanti legali.
Sono previste sanzioni per la violazione del divieto di prelevare organi e tessuti senza il rispetto delle disposizioni appena viste: reclusione fino a due anni e interdizione dall’esercizio della professione sanitaria fino a due anni.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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