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Contrasti tra uffici del pubblico ministero


Contrasti riguardanti le attribuzioni in capo agli uffici del pm possono anzitutto verificarsi allorché un pm, ritenendo che il reato appartenga alla cognizione di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le sue funzioni, investa delle indagini preliminari l'ufficio del pm presso il giudice ritenuto competente. Se questo aderisce, nulla quaestio; se invece ritiene che debba procedere il primo, entrando in contrasto negativo con esso, informa il procuratore generale presso la corte d'appello qualora i due uffici appartengano allo stesso distretto, ovvero il procuratore generale presso la Cassazione. Esaminati gli atti, determinerà quale ufficio dovrà svolgere le indagini. Analoga disciplina vale per ogni ipotesi di contrasto negativo tra pm.

Può verificarsi che un magistrato del pm il quale stia procedendo per un determinato fatto nei confronti di una determinata persona riceva notizia che presso un diverso ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona per il medesimo fatto.  Se ritiene che la competenza sia dell'organo giurisdizionale presso il quale egli esercita le proprie funzioni, richiede senza ritardo al pm dell'altro ufficio la trasmissione degli atti. Se questi accondiscende, nulla quaestio; se ritiene di dover dissentire, dando vita ad un contrasto positivo, si procede come sopra, salva restando l'utilizzabilità, nei casi e nei modi previsti dalla legge, degli atti d'indagine compiuti  dai diversi uffici.

Se il contrasto attiene a reati di criminalità organizzata, il procuratore nazionale antimafia deve essere sentito per le determinazioni del procuratore generale presso la Cassazione e informato per quelle del procuratore generale presso la corte d'appello.
Impegnativa per i pm, rebus sic stantibus, la determinazione del procuratore generale non vincola il giudice chiamato in causa dall'ufficio del pm riconosciuto titolare del procedimento.

Le divergenze che dovessero insorgere all'interno di uno stesso ufficio verrebbero risolte dal titolare nell'ambito dei suoi normali compiti di organizzazione delle attività dell'ufficio stesso.

Tratto da IL PUBBLICO MINISTERO di Gianfranco Fettolini
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