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Contrattazione collettiva: art. 39, comma 2 e ss.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: ART. 39, COMMA 2 e ss.


Contrattazione collettiva: norme pattuite dall’autonomia negoziale collettiva (quindi da soggetti rappresentativi del mondo del lavoro). La contrattazione collettiva accompagna e alimenta lo sviluppo del diritto del lavoro.
Il fenomeno della contrattazione corre parallelo a quello dello sviluppo del rapporto di lavoro, quindi possiamo sostenere che esso si sia sviluppato prima ancora della Costituzione. Bisogna chiedersi se quindi il modello costituzionale abbia avuto uno sviluppo precedente o successivo e se esso è in rapporto di continuità o discontinuità con il modello che la contrattazione collettiva ha assunto precedentemente.
Art. 39 Cost.,  co. 2 ss.: nell’ultimo comma si ha una definizione di un modello di contrattazione collettiva valido con efficacia per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce (erga omnes). Ma questo esito si realizza nel momento in cui vengono soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti.
- 2° comma: obbligo nei confronti dei sindacati → registrazione presso uffici locali o centrali
- 3° comma: per l’iscrizione è necessario che lo statuto dell’organizzazione sindacale si ispiri ad un principio democratico
- 4° comma: i sindacati registrati hanno personalità giuridica
- 5° comma: i sindacati possono (rappresentati unitariamente in proporzione ai propri iscritti) stipulare contratti collettivi di lavoro 
Attraverso questo iter si giunge ad una rappresentanza che riflette i diversi pesi numerici e si può fare un contratto che diventa valido erga omnes, per tutte le categorie alle quali il contratto si riferisce.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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