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Contratto di lavoro e rimedi sinallagmatici


Per tradizione storica, l’obbligazione retributiva qualifica il contratto di lavoro come contratto con prestazioni corrispettive o sinallagmatico.
A questa categoria di contratti si applicano le norme generali sui c.d. rimedi sinallagmatici, mediante i quali viene tutelato l’interesse di ciascun contraente al puntuale e reciproco adempimento delle corrispettive promesse e prestazioni.
Tra queste norme vi sono, ad esempio, quelle sulla risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Tra le obbligazioni delle parti vi è un nesso (c.d. sinallagma) di indipendenza o adeguatezza non solo genetica (e cioè attinente alla conclusione del contratto), ma altresì funzionale e dunque attinente alla sua esecuzione.
Ne consegue che si potrà giungere alla sospensione delle rispettive obbligazioni quando il prestatore di lavoro da un lato, o il datore di lavoro dall’altro, avendo ragione di temere che la controprestazione non sarà adempiuta ritengano di invocare l’eccezione di inadempimento interrompendo automaticamente l’esecuzione del contratto.
Naturalmente questo vale non solo nell’ipotesi di inadempimento imputabile, ma anche nell’ipotesi di impossibilità soggettiva sopravvenuta (forza maggiore o caso fortuito), nonché quella di eccessiva onerosità sopravvenuta.
Diverso discorso si deve fare per l’ipotesi, la cui sopravvenienza è tutt’altro che rara, dell’impossibilitò oggettiva sia per impedimento del prestatore (si pensi al caso classico dell’arresto del lavoratore) che per impedimento del datore (la distruzione o l’inagibilità dell’azienda),
In realtà nel rapporto di lavoro si verificano normalmente impedimenti temporanei e quindi tali da sospendere anziché estinguere l’obbligazione.
Tuttavia nel lavoro subordinato come negli altri contratti di durata, la necessaria irrecuperabilità della prestazione impedita e la conseguente impossibilità dell’adempimento tardivo, comportano che l’impossibilità sopravvenuta sia da ritenere definitiva, oltre che totale.
All’ordinario effetto della risoluzione del contratto si accompagna perciò la liberazione di entrambe le parti dalle rispettive obbligazioni, con l’obbligo della restituzione di quanto eventualmente già ricevuto.
Peraltro, nel rapporto di lavoro tale restituzione in linea di principio si deve ritenere esclusa per i ratei corrispondenti all’attività lavorativa effettivamente prestata.
Nel caso di lavoro subordinato, dunque, è possibile solo la restituzione della retribuzione eventualmente corrisposta in anticipo al prestatore.
In conclusione, va detto che nel rapporto di lavoro i casi di impossibilità sopravvenuta solo marginalmente danno luogo alle normali conseguenze della risoluzione del contratto.
Questa è infatti operativa per il futuro in ragione dell’irripetibilità delle prestazioni rese e viene surrogata dalle vicende della sospensione del rapporto oppure del recesso unilaterale dal contratto.

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