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Contratto e circolazione dei beni


Se confrontiamo le regole di circolazione vigenti nei singoli Paesi, una prima lettura pone in luce realtà molto diverse.
Il Code Civil francese e il codice civile italiano proclamano la sufficienza del titulus, il BGB tedesco reputa necessaria la consegna e si ispira l’idea del modus, il codice austriaco rimane fedele alla soluzione del diritto comune che richiede il titulus e il modus, la common law viene distinta la compravendita di cose mobili e immobili.
Il modello seguito dalla Convenzione di Vienna ha avuto grande successo.
Quel testo evita di prendere posizione sui diversi regimi nazionali e disciplina non il momento traslativo ma la consegna come “atto semplificato nella struttura e idoneo nella sua analitica previsione a dettare regole agli interessi vari dei contraenti”.
La legge scompone in maniera diversa il comportamento delle parti e precisa i fatti cui seguono gli effetti fondamentali della liberazione del venditore dal suo obbligo e dal passaggio dei rischi.
La mancata scelta di una delle soluzioni vigenti è stato un segno di rispetto della storia e una abilità indubbia del legislatore uniforme, che si è così aperto alle adesioni evitando fratture insanabili.
Le commissioni di studio incaricate da tempo non possono che iniziare da qui e i risultati raggiunti sono incoraggianti.
L’idea è di un uniformazione totale con una disciplina che si applichi a tutti i contratti e a tutti i beni, ma proprio sul trasferimento della proprietà esistono ancora dubbi e non sarà facile trovare una soluzione accettabile da tutti.
Per tale obiettivo occorre porsi a “cavalcioni delle frontiere” seguendo l’esempio della Convenzione di Vienna, ma trovando una base di appoggio nella Carta di Nizza.
L’art. 17 non contiene precise indicazioni; riafferma i principi già emersi nelle sentenze della Corte di Giustizia e nelle Costituzioni dei Paesi membri che consentono di disciplinare l’uso della proprietà privata in modo sostanzialmente omogeneo, giacché ogni ordinamento esprime un contesto e un limite di un diritto uniformabile senza grandi dissonanze.
Il futuro codice europeo dovrà contemperare due esigenze diverse: la successione nel diritto reale che riproduce nell’acquirente la posizione dell’alienante e l’opponibilità del titolo.
Per la prima vicenda non vi sono da tutelare interessi generali sicché le parti possono graduare, secondo i loro interessi, il prodursi dell’effetto reale.
Diverso è il problema della rilevanza erga omnes di tali accordi: sorge in tal caso un’esigenza di tipicità e di sicurezza della circolazione e saranno opponibili quei titoli a cui un criterio legale e uniforme attribuirà prevalenza.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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