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Convenzione di Vienna del 1978 sui trattati internazionali

La convenzione di Vienna stipulata nel 78’ (in vigore dal 96) dedicata ai trattati, stabilisce che:
-le norme della convenzione non hanno carattere retroattivo: ovvero si applicano solo alle successioni fra stati, intervenute dopo l’entrata in vigore della convenzione;
-non è necessario che lo stato successore sia già parte contraente della convenzione al momento della successione: se lo stato successore aderisce alla convenzione, l’adesione retroagisce al momento della successione, purché la convenzione fosse già in vigore a quell’epoca.
-limita l’applicazione della tabula rasa, solo agli stati sorti da un processo di decolonializzazione: per tutti gli altri stabilisce la regola della continuità dei trattati. Ma tale regola è smentita dalla consuetudine e in particolare da tutte le notifiche di successione fatte da nuovi stati anche non sorti da un processo di decolonializzazione.
Inoltre, tra le disposizioni contenute nella convenzione di Vienna 1978  è opportuno ricordare:
A) Successione nei trattati localizzabili: lo stato successore è sempre vincolato dai trattati localizzabili, cioè che riguardano l’uso di determinate parti del territorio, conclusi con il predecessore (accordi per la libera navigazione di fiumi o canali) .
Un limite alla successione nei trattati localizzabili è costituito dall’intransmissibilità degli accordi di natura politica, cioè strettamente legati al regime vigente prima del cambiamento della sovranità.
B) Successione nei trattati non localizzabili: ai quali si applica la regola della tabula rasa, per cui lo stato che subentra al governo di un territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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