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Convenzione internazionale di Bruxelles del 1970 e il d.lgs. n. 206/2005


Convenzione internazionale di Bruxelles (C.C.V.) del 1970 e il d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo): il contratto di crociera turistica si configura come un contratto di organizzazione di viaggio (contratto tipico). L’organizzatore si obbliga, in nome proprio, a fornire un insieme di prestazioni necessarie alla realizzazione del viaggio ad un prezzo forfetario. L’organizzatore è responsabile direttamente e personalmente per il mancato o inesatto adempimento dei propri obblighi, salvo la prova della causa a lui non imputabile, per la mancata o cattiva esecuzione delle prestazioni turistiche rese da terzi fornitori di cui si avvale e per i sinistri alla persona occorsi al turista-crocierista nell’esecuzione delle prestazioni incluse nel pacchetto: si surroga in tutti i diritti e le azioni del consumatore verso i terzi responsabili. Le disposizioni del C.C.V. sanciscono un regime di maggior favore per gli operatori turistici, mentre con l’introduzione del codice del consumo è stato possibile risolvere alcune questioni lasciate in sospeso dalla C.C.V. e garantire una tutela più incisiva agli interessi del turista (parte contrattuale debole). Tale tutela si esplica nell’obbligo di informazione ispirato ai principi della trasparenza nella fase precontrattuale. È prevista la costituzione di un Fondo nazionale di garanzia che consente il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio dall’estero del turista, qualora l’agenzia di viaggio organizzatrice sia insolvente o sottoposta a procedura fallimentare. Altro vantaggio è il blocco dell’aumento del costo del pacchetto turistico nei 20 giorni precedenti la partenza. La revisione del prezzo del pacchetto è consentita solo in conseguenza delle variazioni del costo del carburante, dei diritti e delle tasse di sbarco o imbarco nei porti (obbligo di documentare accuratamente i costi). Il contratto di cessione si perfezione con l’accordo stipulato fra il viaggiatore (cedente) e il sostituto (cessionario), senza il previo consenso dell’organizzatore del viaggio (ceduto)

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