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Crisi di cooperazione nella violazione di obblighi di fare materiali correlati a diritti reali o personali di godimento


Consistente nella violazione di obblighi di fare materiali fungibili correlati a diritti reali o personali di godimento (ad esempio l'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in buono stato locativo)
Il carattere fungibile di obblighi di questa specie li rende suscettibili di esecuzione forzata.
Le ipotesi è affine a quella esaminata al paragrafo precedente: l'unica differenza è data dal fatto che la specie di esecuzione forzata cui può dare adito un provvedimento di condanna all'adempimento degli obblighi ora in esame sarà all'esecuzione forzata per obblighi di fare e non per consegna o rilascio.
È però da rilevare che il ritardo nell'adempimento di obblighi della specie ora in esame può molto spesso essere fonte di pregiudizi gravissimi.
Ciò comporta che la tutela giurisdizionale occasionata dalla violazione di obblighi della specie ora in esame deve molto spesso realizzarsi non solo attraverso le forme del processo a cognizione piena seguito dall'esecuzione forzata, ma anche, e soprattutto, attraverso forme di tutela urgente caratterizzate da procedimenti sommari destinati a concludersi in tempi brevissimi, in provvedimenti di condanna la cui attuazione sia garantita dalla possibilità di mettere in moto immediatamente l'esecuzione forzata e/o da misure coercitive dirette a premere sulla volontà dell'obbligato perché adempia spontaneamente.

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