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Criteri per lo scioglimento del matrimonio

Il matrimonio si scioglie con:
1)Morte di uno dei coniugi: ma la condizione di vedovo non è equiparabile a quella di non sposato, perché il matrimonio anche se sciolto continua a produrre effetti(es. i diritto successori).
2)Divorzio: che è stato introdotto in Italia con la l. 898 del 70’ e può essere chiesto da un coniuge, quando:
-sono trascorsi 3 anni di separazione personale giudiziale;
-per condanna dell’altro coniuge; ergastolo o pena detentiva superiore a 15 anni per delitti non colposi, esclusi i reati politici.
-la mancata consumazione del matrimonio: che legittima la domanda di divorzio.
-Se il coniuge, cittadino straniero ha ottenuto, all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o contrae all’estero nuovo matrimonio.
Il divorzio si atteggia come rimedio al fallimento coniugale ed è quindi ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta.
Esso non può essere giudiziale: perché nessuna autorità amministrativa potrebbe deciderlo.
Lo scioglimento è dichiarato con sentenza del tribunale, dopo che il giudice ha tentato di riconciliare i coniugi. Il tribunale, infatti stabilisce a quale coniuge deve essere affidata la prole e in che misura  l’altro coniuge deve provvedere al loro mantenimento (stabilisce quindi che uno di essi corrisponda all’altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze,  l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze).
Vi sono 3 criteri per stabilire l’importo di tale assegno:
a)assistenziale: basato sulle condizioni economiche dei coniugi;
b)risarcitorio: basato sulle ragioni della decisione;
c)compensativo: fondato sul contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione famigliare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.
A seguito del divorzio la donna perde il cognome del marito, ma può essere autorizzata dal tribunale a conservalo ove sussista un interesse, suo o dei figli, meritevole di tutela.
Lo scioglimento differisce dalla dichiarazione di nullità che è invece una vicenda dell’atto ed elimina fin dall’origine, ogni effetto giuridico del matrimonio.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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