Skip to content

Dal caso inglese fino alla normazione di procura e di procuratore



La previsione inglese si basa su un precedente che riguardò un minore che, avendo superato un esame importante ad Oxford, organizzò una festa con la quale si impegnò nell’acquisto di bevande e catering e non adempì al pagamento convenuto.
Da tale suo rifiuto ad adempiere ai suoi accordi conclusi con i fornitori dei servizi di cui aveva fruito si generò una disputa tra chi riteneva che, pur essendo minore, dovesse onorare i suoi impegni e chi affermava, invece, il contrario. Ci sono due impostazioni dottrinali nel nostro ordinamento che tendono a validare l’ipotesi l’una che il minore possa concludere contratti in grado di dispiegare i loro effetti giuridici normali poiché attengono alla quotidianità dove emerge il mezzo giuridico attraverso cui si arriva a prevederli che è solo di buon senso, condivisibile ma non basato sul diritto; l’altra impostazione ha ricercato una ratio, un fondamento giuridico. Essa ha stabilito che i legali rappresentanti o il tutore suppliscono al minore e ne fanno le veci. Vi può essere il caso di disaccordo minore e legali rappresentanti o tutore, se previsto, per il compimento di atti ascrivibili al minore ed in tale situazione la decisione spetta al giudice tutelare della circoscrizione in cui ha la residenza il minore. Vi è anche la rappresentanza volontaria che si ha quando un soggetto, con un negozio giuridico chiamato PROCURA, conferisce ad un altro soggetto il potere di rappresentarlo per esempio se intendo acquistare un immobile do procura ad un altro soggetto (PROCURATORE) che concluderà per me, in tutto e per tutto, il contratto di acquisto e gli effetti ricadranno al dante causa (chi ha conferito mandato). Il rappresentante deve avere, secondo il codice civile, la capacità naturale quindi la capacità di intendere e di volere, non deve avere necessariamente la capacità di agire, legale il che significa che il rappresentante potrebbe essere un minorenne, A tal riguardo c’è chi ha inteso che il minore, come rappresentante, per acquistare un titolo di viaggio lo fa per i suoi legali rappresentanti, genitori. Può verificarsi che il soggetto pur avendo raggiunto i 18 anni, capacità di agire, non abbia possibilità di esercitare tale facoltà per effetto di un’abituale infermità mentale che non lo rende in grado di compiere i suoi atti giuridici che la sua maggiore età prevede; in tal caso ci si deve riferire all’interdetto, al minore, all’inabilitato ed al bisognoso dell’amministratore di sostegno.

Tratto da CAPACITÀ DI AGIRE di Giuseppe Rondinone
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.