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Dalla legislazione antifraudolenta in difesa del lavoratore alla flessibilità controllata

Per lungo tempo, nonostante le pressioni provenienti dal mercato e dalle imprese, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno imporre una legislazione antifraudolenta in difesa del lavoratore, assicurando allo stesso continuità e stabilità dell'occupazione. A partire dagli anni 70, tuttavia, si è assistito ad un ampliamento delle ipotesi in cui è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato, consentendo alla contrattazione collettiva di allentare i limiti imposti alla flessibilizzazione. Nel 1997, con la disciplina del lavoro temporaneo o interinale, dando luogo a forme di flessibilità controllata e negoziata, si è assistito ad un'altra tappa della graduale liberalizzazione del ricorso a forme di lavoro flessibile. Nel 2001, poi, è stata emanata una disciplina legislativa che permette le assunzioni a tempo determinato per ragioni oggettive e nel 2003, il già più volte citato D.Lgs.276, ha disciplinato nuovamente il lavoro interinale, definito ora come somministrazione di lavoro, rendendo la disciplina meno vincolistica per le imprese. Ovviamente tutti questi interventi normativi hanno reso la sicurezza di un posto sicuro sempre più lontana dalle aspettative di un giovane che si affaccia sul mondo del lavoro. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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