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Esistono delle cause d’INDEGNITA' a succedere che impediscono ad un soggetto di essere beneficiario. L’indegno (art. 463 Codice civile) è, per esempio, chi ha voluto o tentato di uccidere il de cuius o il suo coniuge o anche i suoi ascendenti o ha commesso un reato per cui è previsto l’ergastolo; è indegno chi con dolo o violenza (minacce) ha indotto il de cuius a desistere dal suo proposito, anche chi ha firmato un testamento falso. L’indegno, comunque, può essere riabilitato e la riabilitazione può avvenire in maniera ESPRESSA: il de cuius afferma espressamente di voler riabilitare il soggetto indegno. Tale riabilitazione espressa deve concretizzarsi o con atto pubblico o nello stesso testamento. La riabilitazione può anche essere TACITA quando il testatore, pur conoscendo la causa di indegnità, lo considera come erede. L’eredità può essere accettata in maniera espressa o tacita dove nella prima si richiede per forza una scrittura privata o atto pubblico.
L’accettazione dell’eredità è un atto puro cioè non ammette condizione o termine. Non si può mai accettare sotto condizione né per una determinata durata. Ci sono diversi atti puri come la dichiarazione di accettarsi tra marito e moglie. Esistono negozi giuridici che diversamente ammettono la condizione come accade nella compravendita. L’accettazione dell’eredità è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe alcun diritto di compiere se non nella qualità di erede. Per es: Tizio è chiamato come erede di Caio che nel suo patrimonio aveva anche la proprietà di un immobile. Alla luce di ciò Tizio disporrà di un bene che prima faceva capo al de cuius. Accettando fa emergere la sua volontà tacita di accettare, sarà un ATTOSINTOMATICO della sua volontà di essere designato. L’accettazione tacita ed espressa che sia può essere ancora di due tipi e cioè PURA E SEMPLICE o CONBENEFICIOD’INVENTARIO. Quella pura e semplice determina il fenomeno della confusione dei patrimoni; ciò significa che il patrimonio del de cuius si confonde con quello dell’erede, i debiti di uno diventano i debiti dell’altro. Se invece l’accettazione è con beneficio d’inventario non si avrà la confusione dei patrimoni che saranno distinti come anche le passività che compongono la massa ereditaria; l’erede risponde limitatamente al valore dell’attività (INTRAVIRES); se invece si ha a che fare con l’accettazione pura e semplice, l’erede risponderà ULTRA VIRES (oltre la disponibilità della massa patrimoniale del de cuius). Ci sono dei casi in cui per forza l’eredità va accettata con beneficio d’inventario per tutelare chi è chiamato all’eredità; basti pensare al MINORE EMANCIPATO CHIAMATO ALL’EREDITA' o agli INABILITATI che non possono accettare l’eredità se non con beneficio d’inventario, lo stesso dicasi per gli enti. La tipologia con beneficio d’inventario segue determinate formalità: si fa con atto scritto (dichiarazione) che deve essere ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale o circondario dove si è aperta la successione. La successione diventa LEGITTIMA se ed in quanto non vi è testamento o il testamento riguarda una sola parte del patrimonio. In tale caso si individuano i chiamati all’eredità ed in che misura lo saranno. Vediamo come si compone la categoria dei SUCCESSIBILI cioè di coloro che possono succedere per legge al testatore.
Nella successione legittima l’eredità si devolve al: CONIUGE, DISCENDENTI, ASCENDENTI, COLLATERALI (FRATELLI), ALTRIPARENTIEDINULTIMAANALISIALLOSTATO. Vi è un ordine di chiamata all’eredità. Per es: al padre ed alla madre succedono i figli senza coniugi in parti uguali (art. 566 c. c.). In tale fattispecie è previsto che alla madre ed al padre succedono, quindi, in parti uguali i figli senza coniugi; se vi è il concorso dei coniugi (art. 581 c. c.) si verifica che quando col coniuge concorrono i figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un terzo negli altri casi. Lo Stato subentra quando non vi sono chiamati all’eredità o quando nessuno accetta; si verifica che l’accettazione dello Stato opera di diritto cioè non vi è necessità di formale accettazione.
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