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Decolonizzazione e autodeterminazione dei popoli


Secondo la carta no obbligo di decolonizzazione, ex art 73 che parlava appunto dell’amministrazione fiduciaria. Nella prassi però si è creato un insieme di deroghe e norme che hanno portato l’Assemblea ad affermare che l’assoggettamento di popoli a giogo straniero è contrario alla Carta, che non bisogna ostacolare l’indipendenza dei popoli.
Oggi è communis opinio del diritto internazionale generale (riguarda tutti gli stati) → appoggio ai movimenti di liberazione nazionale, consolidamento per consuetudine del potere dell’Assemblea di occuparsi delle questioni coloniali (riguarda il funzionamento degli organi ONU).
I limiti dell’assemblea sono:
1. limite generale che deriva dal principio di autodeterminazione → decidere la sorte del popolo in base alle sue aspirazioni, deve rispettare direttamente o indirettamente la sua volontà (parere CIG 1975 sul Sahara occidentale, l’Assemblea può decidere senza consultare i cittadini in circostanze speciali solo se è raggiunto il fine di rispettarne la volontà).
2. integrità territoriale, ovvero tenere conto dei legami storico geografico tra territorio e stato formato dalla decolonizzazione. L’Assemblea deve rispettare tale legame. Problema se prevale la volontà del popolo che può essere contrario a ciò oppure il principio di integrità territoriale (ex di Gibilterra, dove la popolazione era di maggioranza inglese).
Il principio di autodeterminazione dei popoli è oggi principio di diritto consuetudinario e sancito nell’articolo 1 par. 2 della Carta ONU, nella Convenzione sulle relazioni amichevoli tra stati e nei due patti.
Limiti: non significa che tutti i popoli devono avere il governo che vogliono, che tutti i governi devono avere il consenso dei popoli, e non è capace di avvallare le aspirazioni secessioniste. → ex Kosovo: l’Assemblea e il Consiglio di Sicurezza non hanno mai messo in dubbio la sovranità legittima della Jugoslavia).
Il principio ha quindi una sfera di applicazione limitata:
→ Solo per territori sottoposti ad un governo straniero (coloniali o con la forza, ad esempio i territori occupati da Israele).
→ Impone ai governi che dominano, di consentire l’indipendenza.
→ Abilita gli organi ONU ad intervenire anche con decisioni vincolanti.
Il problema può essere che il governo che si impone interno, sia appoggiato da uno esterno. Qui il principio si applica ad entrambi.
Le amministrazioni fiduciarie sono venute meno (1994) e vi sono proposte per riforma del consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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