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Definizione della capacità di successione

Non tutti coloro che sono indicati nel testamento o dalla legge possono succedere, è necessario che colui che è chiamato all’eredità, sia capace a succedere e quindi dotato di capacità giuridica. In particolare sono capaci succedere:
1) tutti coloro che sono vivi: al momento dell'apertura della successione e anche coloro che all’apertura della successione erano solo concepiti o anche figli non ancora concepiti di una persona.
Quindi, sono capaci a succedere,  per la successione:
a) legittima: tutti coloro che sono vivi al momento dell'apertura della successione (e che quindi hanno capacità giuridica) , ma anche quelli che non sono ancora nati, ma comunque concepiti; se quindi muore il padre, successori saranno, oltre la moglie, i figli già nati, ma anche  quelli concepiti.
b) testamentaria: in essa, invece, possono essere capaci di succedere addirittura coloro che non sono stati ancora concepiti.  Ciò si ottiene, presumendo concepiti,  al tempo dell'apertura della successione coloro che sono nati entro 300 gg dalla morte della persona della cui successione si tratta. In tutti questi casi la chiamata è subordinata alla nascita della persona.
Non sfugge che per questi periodi di tempo (anche molto lunghi nel caso di figli non concepiti)  bisogna provvedere per il patrimonio defunto privo di titolare.
E quindi l’amministrazione del patrimonio:
-nel caso di figli già concepiti:  si affida al padre e in mancanza di questo, alla madre.
-nel caso di figli non ancora concepiti:  spetta a coloro che diverrebbero eredi nel caso in cui i nascituri chiamati non dovessero venire ad esistenza.
2) le persone giuridiche: perché  non è più necessaria l'autorizzazione governativa prevista dall'abrogato art 17 c.c.
3) gli enti non riconosciuti: che possono succedere senza bisogno di trasformarsi in enti riconosciuti, grazie alla abrogazione dell'art 600c.c.
Invece, non possono succedere gli indegni ovvero coloro che  hanno commesso gravi reati nei confronti del defunto o dei suoi parenti (es. falsificato o alterato il testamento o indotto il testatore con violenza o inganno a redigere il documento o a mutarlo), a meno che il defunto non li abbia riabilitati tramite testamento.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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