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Definizione di Mora del Creditore - mora credendi

Il creditore è in mora quando senza alcun motivo legittimo si rifiuta di ricevere il pagamento offerto dal debitore nei modi indicati dalla legge oppure non compie quanto è necessario affinché debitore possa adempiere all'obbligazione.
Si tratta di una situazione atipica in cui creditore, invece di ottenere quanto gli è dovuto, rifiuta o ostacola l'adempimento del debitore.
Questa situazione, per quanto paradossale possa sembrare, spesso si verifica nella realtà, in quanto il creditore, per i motivi più vari, cerca di mantenere una posizione di supremazia nei confronti della persona del debitore, supremazia che appunto gli deriva dall'esistenza del vincolo obbligatorio.
Le fasi che portano alla liberazione del debitore:
a) il debitore offre di eseguire la sua prestazione nei termini stabiliti, ma il creditore la rifiuta senza alcun motivo legittimo (offerta non formale) ;
b) di fronte al rifiuto del creditore a ricevere la prestazione, il debitore ricorre ad un'offerta fatta secondo le modalità (offerta solenne) .
c) rifiutata l’offerta solenne, il creditore è considerato in mora;
d) per liberarsi definitivamente dall'obbligazione il debitore, di fronte al perdurare del rifiuto del creditore a ricevere la prestazione, dovrà depositare le cose dovute; solo quando il creditore accetta il deposito, oppure, in caso di rifiuto, quando passa in giudicato la sentenza con la quale è ritenuto valido il deposito, il debitore sarà completamente liberato dell'obbligazione.
Il debitore che vuole evitare  le conseguenze che derivano dall'inadempimento è quindi costretto ad offrire la sua prestazione con un'offerta solenne, eseguita la quale si produrranno gli effetti della mora del creditore,  e quindi:
-il creditore subisce il rischio derivante dall'impossibilità sopravvenuta dalla prestazione per causa non imputabile al debitore;
-il debitore non deve più corrispondere gli interessi o i frutti della cosa;
-il creditore è tenuto a risarcire il debitore degli eventuali danni derivanti dalla mora e a rimborsarlo delle spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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