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Definizione di Offendicula


Sono dei mezzi posti a difesa della proprietà (ad es., filo spinato, trappole, congegni esplosivi, barriere elettriche etc.). Una parte della dottrina ritiene necessario riferirsi all'art. 51 co.1 c.p. (esercizio di un diritto, in questo caso alla difesa della proprietà, nei limiti della proporzione fra i mezzi difensivi impiegati e bene protetto e non insidiosità dei mezzi difensivi); ma l'inquadramento lascia perplessi: il diritto di proprietà può tutt'al più giustificare il fatto dell'installazione in sé, qualora costituisca reato; non certo il fatto di cagionare un evento di lesioni o di morte.
Sembra in realtà più opportuno riferirsi alla difesa legittima: l'attivazione automatica dell'offendiculum deve avvenire in presenza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e provocare all'aggressore un'offesa proporzionata al diritto difeso.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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