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Definizione di abusi di mercato

Definizione di abusi di mercato


Con l’espressione abusi di mercato ci si riferisce a tutte le ipotesi in cui i risparmiatori che hanno investito le proprie risorse nei mercati finanziari, si trovano a dover subire le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti utilizzanti a vantaggio proprio o altrui, info non accessibili al pubblico oppure hanno divulgato info false e ingannevoli o manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari. La direttiva comunitaria ha avuto lo scopo introdurre una regolamentazione uniforme del fenomeno informativo, volta ad agevolare l’operatività transfrontaliera degli operatori; essa è stata recepita nel nostro ordinamento con l’articolo 9 della legge 62 del 18 aprile 2005. La materia è ora regolata dal Titolo I bis TUF, informata al principio del doppio binario, in base a cui alle sanzioni penali si aggiungono sanzioni amministrative di natura pecuniaria irrogate dallaCONSOB. L’ambito di applicazione del Titolo I bis è delineato dall’articolo 182 TUF secondo cui:
1) i reati e illeciti di abuso di info privilegiate e di manipolazione del mercato sono puniti dalle legge italiana anche se commessi all’estero a condizione che attengano a strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato nazionale;
2) le sanzioni penali e amministrative previste x i medesimi illeciti si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari negoziati all’interno del mercato regolamentato italiano e degli altri paesi UE.
L’articolo 183 TUF individua alcune circostanze in cui le disposizioni sull’abuso di info privilegiate e manipolazione del mercato non trovano applicazioni: a) nel caso in cui attengano a operazioni di politica monetaria, valutaria o gestione del debito pubblico e siano compiute da stato italiano, paese membro della comunità, SEBC, BC di uno stato membro UE; b) il caso in cui le negoziazioni abbiano ad oggetto azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari propri quotati e avvengono nell’ambito di programmi di riacquisto, da emittente o società quotate, nonché si tratti di operazioni volte alla stabilizzazione di strumenti e rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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